
La storia comincia da una legge del 2006
C’è una legge che, vent’anni fa, ha cambiato profondamente il modo di guardare ai figli dopo la separazione dei genitori.
È la Legge n. 54 del 2006.
Prima di allora l’affidamento condiviso non rappresentava il modello ordinario. Con quella riforma, invece, il legislatore afferma un principio destinato a diventare centrale nel diritto di famiglia: il figlio ha diritto a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la separazione.
Nasce così quello che oggi chiamiamo comunemente principio di bigenitorialità.
Ma attenzione: bigenitorialità non significa matematica.
Non significa necessariamente metà del tempo con la madre e metà con il padre.
Non significa che due genitori debbano avere automaticamente identici tempi di permanenza.
E soprattutto non significa che l’interesse del minore debba essere sacrificato sull’altare dell’astratta parità tra gli adulti.
La stessa giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che l’affidamento condiviso costituisce la regola, ma che ad essa si può derogare quando la sua applicazione sia concretamente pregiudizievole per il minore.
Ed è proprio qui che, negli anni, la storia si è fatta molto più complicata.
Perché il problema non è mai stato soltanto: “con chi deve stare il bambino?”
Dietro ogni procedimento di separazione ci sono storie diverse.
Ci sono genitori che litigano.
Ci sono genitori che riescono, nonostante la separazione, a continuare a collaborare.
E poi ci sono le situazioni nelle quali il conflitto è così elevato da coinvolgere inevitabilmente il figlio.
E ci sono, ancora, le situazioni più gravi: violenza domestica, maltrattamenti, abusi, minacce, condotte pregiudizievoli.
È qui che la semplice formula dell’affidamento condiviso incontra la realtà.
Perché un principio nato per proteggere il diritto del bambino ad avere entrambi i genitori non può trasformarsi in un automatismo che prescinda dalla concreta situazione familiare.
Il parametro, giuridicamente, rimane sempre l’interesse del minore.
Poi arriva un’altra parola: “alienazione parentale”
Ed è qui che il dibattito diventa ancora più delicato.
Nel corso degli anni, nei procedimenti di famiglia, è comparsa con sempre maggiore frequenza l’idea che il rifiuto di un figlio nei confronti di un genitore potesse essere conseguenza di un condizionamento esercitato dall’altro.
Da una parte, quindi, c’è il dovere di non ignorare eventuali condotte con cui un genitore ostacoli ingiustificatamente il rapporto del figlio con l’altro.
Dall’altra, però, il rifiuto del bambino non può essere automaticamente tradotto nella prova che qualcuno lo abbia manipolato.
La questione è arrivata più volte davanti alla Cassazione, che ha richiesto un accertamento concreto dei comportamenti e delle dinamiche familiari, senza trasformare il semplice richiamo ad una teoria in una diagnosi o in una verità processuale automatica.
Ed è proprio questo uno dei nodi che continuano a dividere il dibattito sul diritto di famiglia.
E arriviamo al 2026
Ed ecco perché oggi quel post che vediamo sui social merita attenzione, ma anche una precisazione.
La scritta “abrogazione Legge 54/2006” può far pensare che il Parlamento abbia deciso di cancellare la legge.
Non è così.
La Legge 54/2006 non è stata abrogata.
Quello che esiste oggi è, da un lato, una petizione popolare che chiede di superare quella disciplina e, dall’altro, un dibattito parlamentare molto più ampio sulla tutela dei minori e sull’intervento dell’autorità giudiziaria nelle situazioni familiari problematiche.
E qui entra in scena un provvedimento che è importante conoscere.
È il Disegno di legge Senato n. 1831, presentato l’11 marzo 2026, intitolato “Disposizioni in materia di allontanamento del minore”.
Non è, dunque, un disegno di legge per abrogare la Legge 54.
Il suo oggetto è diverso: riguarda i procedimenti nei quali si arriva a valutare l’allontanamento del minore dal proprio ambiente familiare e mira, secondo la relazione illustrativa, a rafforzare l’istruttoria e la valutazione comparativa tra il pregiudizio che si vuole evitare e le conseguenze che l’allontanamento può produrre sul minore.
Il DDL è tuttora in corso di esame in Commissione Giustizia al Senato e, tra giugno e luglio, sono stati presentati numerosi emendamenti.
E alcuni di questi emendamenti sono particolarmente significativi perché affrontano proprio le situazioni nelle quali vengono allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, chiedendo che tali circostanze siano specificamente considerate nell’ambito dei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale.
E allora qual è la vera storia che stiamo raccontando?
Non è la storia di una legge che è stata improvvisamente cancellata.
È la storia di un modello di diritto di famiglia che, dopo vent’anni, viene nuovamente interrogato.
Nel 2006 il legislatore disse:
“Un figlio non deve perdere un genitore perché i genitori si sono separati.”
Oggi la domanda è diventata più complessa:
“Come si protegge davvero il diritto del figlio ad avere entrambi i genitori quando proprio il rapporto tra quei genitori è fonte di conflitto, pregiudizio o, nei casi più gravi, violenza?”
E questa domanda non può avere una risposta ideologica.
Non può essere:
“sempre madre”.
Non può essere:
“sempre padre”.
Non può essere neppure:
“sempre affidamento condiviso”.
La risposta deve essere costruita caso per caso, attraverso l’ascolto del minore, l’accertamento dei fatti, la valutazione delle capacità genitoriali e soprattutto la verifica di quale soluzione tuteli concretamente quel determinato bambino.
Perché, alla fine, la bigenitorialità è un diritto del figlio, non un diritto degli adulti a dividersi un figlio in parti uguali.
Ed è forse proprio da qui che dovrebbe ripartire la discussione sulla Legge 54.
Non dalla domanda “chi ha ragione?”, ma dalla domanda giuridicamente più importante: “che cosa tutela davvero, in questo caso, il superiore interesse del minore?





