LAVORO COLLEGATO le novità’ della legge 203/2024

La Legge n. 203/2024, nota come “Collegato Lavoro,” in vigore dal 12 gennaio 2025, si propone di migliorare la gestione

dei contratti di lavoro e le condizioni dei lavoratori, equilibrando al contempo le

esigenze delle imprese. 

Sicurezza su lavoro: una priorità

Una delle novità principali riguarda la

sorveglianza sanitaria prevista dal T.U.

“Sicurezza sul Lavoro”. In primo luogo,

viene modificata la normativa sulla visi-

ta medica preassuntiva, che viene uffi-

cialmente riconosciuta come parte degli

obblighi di sorveglianza sanitaria: tale

visita mira a verificare l’assenza di con-

troindicazioni per le mansioni previste

dal contratto di assunzione che dovrà

essere firmato tra le parti.

Sempre sul fronte della visita preassun-

tiva viene eliminata la possibilità di af-

fidare questa visita all’ASL, rendendola

esclusiva prerogativa del medico compe-

tente. Inoltre, durante le visite, il medico

potrà utilizzare anche accertamenti pre-

esistenti in possesso del lavoratore, per

evitare inutili duplicazioni con aggravio

di costi e di tempi per le visite. Contraria-

mente a quanto attualmente previsto in-

fine, al rientro da una assenza prolunga-

ta, la visita medica diventa obbligatoria

solo se il medico competente ne ravvisa

la necessità. Queste modifiche puntano

a semplificare i processi burocratici e ri-

durre i costi sia per i lavoratori che per i

datori di lavoro, oltre che ad assicurare

una affettiva tutela delle condizioni di sa-

lute dei lavoratori.

Novità per la cassa

integrazione

Il Collegato Lavoro ha inoltre apportato

cambiamenti significativi alle regole che

regolano la compatibilità tra l’erogazio-

ne della cassa integrazione (CIG) e lo

svolgimento di attività lavorative.

In primo luogo, I lavoratori non percepi-

ranno l’integrazione salariale per le gior-

nate in cui svolgono attività lavorative,

subordinate o autonome, a meno che

non diano preventiva comunicazione

all’INPS. Inoltre, le comunicazioni stan-

dard del datore di lavoro, come quelle re-

lative a assunzioni e cessazioni, varran-

no per assolvere l’obbligo del lavoratore

di informare l’INPS, in tal modo evitando

i rischi derivanti dalla mancata comuni-

cazione del lavoratore all’ente previden-

ziale e inutili duplicazioni di informazioni

per l’INPS. L’obiettivo di tali modifiche

alle normative sugli strumenti di integra-

zione salariali è garantire trasparenza

nell’accesso al trattamento e prevenire

eventuali abusi.

La somministrazione

di lavoro

Uno dei temi più “caldi” affrontati dal Col-

legato Lavoro, unitamente alla disciplina

del periodo di prova di cui parleremo

dopo, è la somministrazione di lavoro. Le

modifiche in questa materia sono orien-

tate a rafforzare le tutele dei lavoratori e

a favorire una maggiore flessibilità per i

datori di lavoro in alcune categorie.

In primo luogo viene eliminata la previ-

sione normativa secondo la quale l’im-

presa utilizzatrice poteva avvalersi del

lavoratore anche per più di 24 mesi (limi-

te massimo legale per il tempo determi-

nato) a condizione che il lavoratore fosse

assunto a tempo indeterminato presso

l’Agenzia di somministrazione.

Con riferimento invece ai limiti quantita-

tivi, il collegato lavoro dispone che tali li-

miti non si applichino ai lavoratori assun-

ti per nuove attività, da imprese start-up

innovative nei primi quattro anni, per at-

tività stagionali o spettacoli specifici, per

sostituzioni temporanee o per lavoratori

con più di 50 anni. Inoltre, con riferimen-

to alle causali previsti per i contratti di

durata compresa tra12 e 24 mesi, i con-

tratti superiori a 12 mesi relativi a lavora-

tori disoccupati da oltre sei mesi o svan-

taggiati sono esenti dalla causale sino

ai 24 mesi. Questi rilevanti cambiamenti

incentivano la stabilizzazione dei lavora-

tori e l’assunzione di categorie fragili o

difficilmente impiegabili.

Le attività stagionali

La normativa amplia il concetto di attivi-

tà stagionale, includendo intensificazioni

periodiche o esigenze tecniche legate ai

cicli produttivi. Gli accordi contrattua-

li (CCNL o accordi nazionali di secondo

livello sottoscritti con sindacati rappre-

sentativi del settore) possono definire

casistiche di attività stagionali, anche

retroattivamente. L’ampliamento della

definizione è particolarmente utile per

settori produttivi con andamenti ciclici

e permette alle imprese operanti in tali

settori di avere delle agevolazioni nell’as-

sunzione del personale.

Le regole del periodo

di prova

Il Collegato Lavoro introduce nuove re-

gole dettagliate sul periodo di prova nei

contratti a termine, definendone la dura-

ta in proporzione alla durata complessi-

va del contratto.

La norma stabilisce che, per ogni quindici

giorni di calendario a partire dalla data di

inizio del rapporto, può essere previsto un

giorno di prova effettiva. Tale periodo, se-

condo le previsioni del comma successivo,

non può mai essere inferiore a due giorni,

anche per contratti molto brevi, né supera-

re i quindici giorni nei contratti con durata

non superiore a sei mesi. Per contratti di

durata compresa tra sei e dodici mesi, il

periodo massimo è fissato in trenta giorni.

La norma tace relativamente ai rapporti di

durata superiore a 12 mesi ma si presume

che possano applicarsi le previsioni del pri-

mo comma (un giorno di effettivo servizio

ogni 15 giorni di calendario). Sono comun-

que lasciate impregiudicate eventuali con-

dizioni più favorevoli al lavoratore definite

dai contratti collettivi nazionali.

Con queste disposizioni, il legislatore

punta a equilibrare i diritti dei lavoratori

con la necessità delle imprese di valutare

adeguatamente l’idoneità professionale

nei primi giorni del rapporto, eliminando

una incertezza e confusione nella quan-

tificazione del periodo di prova massimo

presente nelle precedenti normative.

Le assenze ingiustificate

Il Collegato Lavoro introduce nuove nor-

me sulla risoluzione del rapporto di lavo-

ro in caso di assenze ingiustificate che

dovrebbero, nelle intenzioni del legisla-

tore, porre fine ad abusi e comportamen-

ti scorretti. Se il lavoratore si assenta ol-

tre i limiti stabiliti dal contratto collettivo

nazionale applicabile, o in mancanza di

previsioni specifiche per un periodo su-

periore a quindici giorni, il datore di la-

voro può considerare il contratto risolto

per volontà implicita del lavoratore, sen-

za necessità di seguire la procedura tele-

matica prevista per le dimissioni.

Il lavoratore ha comunque la possibili-

tà di giustificare l’assenza dimostrando

cause di forza maggiore o imputando la

responsabilità al datore di lavoro. In ogni

caso, il datore di lavoro deve notificare la

risoluzione del contratto all’Ispettorato

del Lavoro territorialmente competente,

che dovrà verificare la correttezza della

procedura.

Questa misura comporta importanti con-

seguenze per il lavoratore, come l’esclu-

sione dall’indennità di disoccupazione

NASpI e la possibilità di subire trattenute

sulle competenze residue, come l’inden-

nità di mancato preavviso, mentre con-

sente al Datore di Lavoro di risolvere il

contratto di lavoro senza pagare il con-

tributo per il licenziamento.

I contratti ibridi

Rilevante innovazione riguarda il cosid-

detto “contratto ibrido” , ovvero la pos-

sibilità di assumere un soggetto in parte

con un contratto di lavoro dipendente, in

parte con un rapporto autonomo a par-

tita IVA, beneficiando del regime fiscale

forfettario per il reddito autonomo.

La norma infatti consente l’accesso a sif-

fatto regime ai professionisti iscritti ad

albi o repertori professionali (o anche ai

non iscritti se previsto da specifici accor-

di di prossimità) che svolgano l’attività in

favore di datori di lavoro con più di 250

dipendenti e che siano al contempo as-

sunti dagli stessi con contratto a tempo

indeterminato e part-time tra il 40 e il

50% rispetto all’orario previsto dal con-

tratto collettivo applicato. Il contratto di

lavoro autonomo deve essere certifica-

to e la relativa attività non deve sovrap-

porsi a quella del lavoro subordinato.

La gestione

dell’apprendistato

Al fine di valorizzare lo strumento dell’ap-

prendistato e agevolare l’occupazione, il

collegato lavoro introduce una nuova di-

sciplina sull’apprendistato duale. In par-

ticolare, dopo il conseguimento di quali-

fiche o diplomi professionali, il contratto

può essere trasformato in apprendistato

professionalizzante o in apprendistato di

alta formazione o ricerca. Per effettuare

questa trasformazione però è necessaria

la revisione del piano formativo.

Smart working

Con riferimento alla disciplina dello

smart working, vengono definiti termini

più chiari per le comunicazioni obbliga-

torie relative al lavoro agile. In partico-

lare, il datore di lavoro deve comunicare

telematicamente al Ministero del Lavo-

ro l’avvio, le modifiche della durata o la

cessazione del lavoro agile entro cinque

giorni dall’evento.

La conciliazione sul lavoro

Infine, per favorire l’accesso ai procedi-

menti di conciliazione e snellirne i tem-

pi, si introduce la possibilità di utilizzare

anche tecnologie digitali. I procedimenti

possono avvenire tramite collegamenti

audiovisivi, ma con regole tecniche che

saranno definite entro dodici mesi con

un decreto ministeriale che però, attual-

mente, non è stato ancora emanato.

Fonte: le leggi illustrate

Informazioni su Olga Izzo

Avvocata OLGA IZZO Specializzata, Cassazionista , Mediatore, esperta in Diritto Civile, Societario e di Famiglia L’Avv. Olga Izzo è un avvocato cassazionista con una solida esperienza nell’assistenza giudiziale e stragiudiziale, esperta nella contrattualistica bancaria e non solo la sua attività e’ rivolta sia a privati che a imprese. Il cor business dello studio di consulenza multidisciplinare di cui e’ founder AMBITO LEGALE si concentra principalmente sul diritto civile, con particolare attenzione al diritto societario e al diritto di famiglia. Grazie a un approccio altamente personalizzato e orientato alla soluzione delle problematiche legali, l’Avvocata fornisce consulenza qualificata e assistenza in controversie di natura contrattuale, responsabilità civile, successioni, tutela del patrimonio e gestione delle dinamiche aziendali. Nel campo del diritto di famiglia, si occupa di separazioni, divorzi, tutela dei minori e altre questioni delicate che richiedono competenza e sensibilità. Con una costante attenzione all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, l’Avvocata si distingue per professionalità, strategia e dedizione, offrendo ai propri assistiti un supporto legale efficace e su misura.