VADEMECUM SUI DIRITTI DELLE DONNE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA 

La tutela della maternità PASSA PER LA NOSTRA Costituzione. È proprio quest’ultima, legge fondamentale dello Stato, posta al di sopra di ogni altra norma, che all’art. 31 afferma CHE la Repubblica deve  agevolare, con misure economiche, la formazione della

famiglia e l’adempimento dei compiti

relativi, con particolare riguardo alle

famiglie numerose; protegge la mater-

nità, l’infanzia e la gioventù, favorendo

gli istituti necessari a tale scopo.

A soccorrere per il resto ci pensa  il Testo Unico sulla Maternità ( d.lgs. n. 151 del 2001) che al suo art. 54 vieta il licenziamento delle donne quando si trovano in condizione

di gravidanza, salvo rari casi previsti

dalla legge.

Il divieto di licenziamento opera dall’inizio

della gravidanza stessa fino al compi-

mento di un anno di età del bambino. La

lavoratrice che sia stata licenziata nel

corso del periodo predetto deve presen-

tare al datore di lavoro un’idonea cer-

tificazione, dalla quale risulti l’esistenza

della gravidanza all’epoca del licenzia-

mento, ovvero di altre condizioni che lo

vietavano.

Quando non opera il divieto

Il divieto di licenziamento non si appli-

ca nel caso in cui la lavoratrice abbia

commesso una colpa grave sul lavoro,

che costituisca una giusta causa per

risolvere quel rapporto professionale,

o anche nel caso in cui sia cessata l’at-

tività dell’azienda in cui la lavoratrice è

addetta. Altri casi per i quali non opera

il licenziamento sono l’ultimazione della

prestazione per la quale la lavoratrice è

stata assunta, o anche il caso in cui il

rapporto di lavoro sia giunto a risoluzio-

ne per la scadenza del termine. Un ulte-

riore caso in cui non è possibile bloccare

il licenziamento è quello segnato dall’e-

sito negativo della prova.

Vietata anche la mobilità

È previsto dalla legge che durante il

periodo nel quale opera il divieto di

licenziamento, la lavoratrice neppure

può essere sospesa dal lavoro, salvo

il caso che sia sospesa l’attività dell’a-

zienda o del reparto cui essa è addetta

e sempre che il reparto stesso abbia

una sua autonomia funzionale. Oltre a

questi divieti, legati al licenziamento

e alla sospensione del rapporto di la-

voro, è previsto inoltre che, nei mede-

simi casi di gravidanza, la lavoratrice

non può essere collocata in mobilità a

seguito di licenziamento collettivo.

Divieto anche in caso di congedo parentale

Il licenziamento intimato alla lavoratri-

ce in violazione di questi divieti, salvo

le eccezioni descritte, è da considerarsi

nullo, come anche il licenziamento cau-

sato dalla domanda o dalla fruizione

del congedo parentale da parte della

lavoratrice, ovvero per la malattia del

bambino. In questo caso il divieto di li-

cenziamento si applica anche al padre

lavoratore per la durata del congedo

stesso e si estende fino al compimento

di un anno di età del bambino.

Nullo il licenziamento

anche se il datore

di lavoro non sapeva

Di recente, è stata pubblicata una deci-

sione della Corte Suprema di Cassazio-

ne, secondo cui, nel caso che il datore

di lavoro non sappia dello stato di gra-

vidanza della lavoratrice dipendente e,

in questo periodo abbia provveduto a

licenziare la stessa, il licenziamento sia

da considerarsi in ogni caso illegittimo.

Ciò anche nel caso in cui la lavoratrice

ancora non abbia comunicato lo stato

di gravidanza al datore di lavoro. Non

solo l’eventuale licenziamento sarebbe

da intendersi nullo, ma opererebbe per

la lavoratrice dipendente anche il diritto

alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Il motivo del divieto di licenziamento del-

la lavoratrice incinta sta nella tutela della

donna durante questo delicato periodo.

Per tale ragione, la legge dice che tale di-

vieto “opera in connessione con lo sta-

to oggettivo della gravidanza”, cioè si

verifica per il solo fatto oggettivo della

gravidanza.

Il certificato telematico di gravidanza

Le donne lavoratrici in gravidanza sono

tenute a consegnare all’INPS il certifi-

cato telematico di gravidanza (che so-

stituisce il vecchio certificato cartaceo

di gravidanza). Per farlo bisogna col-

legarsi alla piattaforma dell’Istituto di

Previdenza. Prima andava consegnato

in versione cartacea, oggi invece nell’u-

nica forma possibile, quella telematica.

Tale certificato serve come prova dello

stato di gravidanza, affinché la donna

possa usufruire del periodo di asten-

sione obbligatoria da lavoro, per il pe-

riodo di 5 mesi, tipicamente l’ottavo e il

nono mese di gravidanza, rispetto alla

data presunta del parto e i primi 3 mesi

dopo la nascita del bambino. Diversa è

la richiesta di maternità anticipata, per

la quale serve un certificato diverso da

parte del medico.

Diversamente da prima, il certificato

telematico di gravidanza all’INPS deve

trasmetterlo il medico di base, o il gine-

cologo che attesta la gravidanza. Spetta

dunque al medico certificatore compi-

lare il modulo apposito e avviare la pro-

cedura che è esclusivamente telemati-

ca, tramite il sito internet dell’INPS. Per

fare questo, il medico deve conoscere

le generalità della lavoratrice incinta, le

settimane di gravidanza e la data pre-

sunta del parto.

In caso di errori (ad esempio per aver

indicato una diversa data presunta del

parto), il medico ha tempo fino alla

mezzanotte del giorno successivo per

modificare i dati. Diversamente, potrà

chiedere l’annullamento della richiesta

all’ufficio territoriale dell’INPS. Il certi-

ficato va inoltrato prima dell’ingresso in

maternità obbligatoria.

Quali sono le varie forme di congedo?

Abbiamo, in primo luogo, il congedo di

maternità ordinario, che prevede l’assen-

za della lavoratrice dal proprio lavoro già

dai due mesi precedenti al parto e nei tre

mesi successivi. La domanda va presen-

tata prima dell’ingresso in maternità ob-

bligatoria, quindi prima della fine del set-

timo mese di gravidanza. Troviamo poi il

congedo di maternità con flessibilità, che

consente alla lavoratrice di assentarsi da

lavoro solo un mese prima del parto e di

godere dell’astensione nei quattro mesi

successivi. Infine, c’è il congedo di ma-

ternità con astensione interamente dopo

il parto, che prevede l’assenza da lavoro

solo nei cinque mesi dopo il parto, con

necessità di continuare a lavorare fino al

9° mese di gravidanza incluso.

Trasmettere il protocollo al datore di lavoro

È bene che la lavoratrice richieda al me-

dico di base che ha trasmesso il certifi-

cato telematicamente all’INPS quale sia

il numero univoco di certificato (cioè il

numero di protocollo) che è stato asse-

gnato alla pratica dal sistema. Il numero

univoco consentirà alla lavoratrice di

entrare nel proprio profilo, consultare e

stampare le ricevute di trasmissione dei

certificati, per poi consegnarle anche

all’azienda per cui lavora, perché possa

consultare gli attestati.

Può capitare non di rado che il medico

di base trasmetta il certificato in ritar-

do. L’INPS ha ribadito l’obbligatorietà

del certificato telematico di gravidan-

za e stabilito con una circolare che il

congedo di maternità è un diritto ina-

lienabile della lavoratrice, accompa-

gnato da un divieto assoluto di essere

adibita al lavoro durante quei cinque

mesi. Si tratta di un diritto fondamen-

tale, che la lavoratrice non può nego-

ziare o rinunciare. Il mancato invio del

certificato da parte del medico attra-

verso il canale telematico non può im-

pedire in ogni caso il riconoscimento

di tale diritto.

Informazioni su Olga Izzo

Avvocata OLGA IZZO Specializzata, Cassazionista , Mediatore, esperta in Diritto Civile, Societario e di Famiglia L’Avv. Olga Izzo è un avvocato cassazionista con una solida esperienza nell’assistenza giudiziale e stragiudiziale, esperta nella contrattualistica bancaria e non solo la sua attività e’ rivolta sia a privati che a imprese. Il cor business dello studio di consulenza multidisciplinare di cui e’ founder AMBITO LEGALE si concentra principalmente sul diritto civile, con particolare attenzione al diritto societario e al diritto di famiglia. Grazie a un approccio altamente personalizzato e orientato alla soluzione delle problematiche legali, l’Avvocata fornisce consulenza qualificata e assistenza in controversie di natura contrattuale, responsabilità civile, successioni, tutela del patrimonio e gestione delle dinamiche aziendali. Nel campo del diritto di famiglia, si occupa di separazioni, divorzi, tutela dei minori e altre questioni delicate che richiedono competenza e sensibilità. Con una costante attenzione all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, l’Avvocata si distingue per professionalità, strategia e dedizione, offrendo ai propri assistiti un supporto legale efficace e su misura.