Inquilino insolvente…che non rinnova il contratto di locazione e abbandona l’immobile

Il caso:

Immagina di dover recuperare un credito per canoni non versati dall’inquilino a cui, qualche anno fa, hai dato in affitto un locale ad uso commerciale. Questi ti ha lasciato le chiavi senza, però, pagarti le ultime mensilità , ma con preavviso di non rinnovare il contratto di locazione alla scadenza , tempestivamente . Ti starsi domandando!!! Posso fare qualcosa, Sebbene sia andato via e Sia in debito di oltre 6 mensilità? Nonostante non occorra sfrattarlo per morosità, poiché comunque ha lasciato il locale commerciale?

Ebbene sì… ci si dovrà’ rivolgere comunque al tribunale competente per territorio e chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo sui canoni insoluti ancorché debitamente intimati .

Sull’aspetto della competenza territoriale per la vicenda piuttosto che per materia è intervenuta la Cassazione con sentenza risalente al 2019, con cui si e’ stabilito che in materia di riscossione dei canoni di affitto, sebbene il procedimento per decreto ingiuntivo sia diverso rispetto al giudizio ordinario in materia di locazione, anche questo viene attratto dalla competenza esclusiva del tribunale. Sicché, la Cassazione ha ritenuto che la competenza per i crediti locatizi, indipendentemente dal valore del credito da riscuotere, è sempre del tribunale.

Informazioni su Olga Izzo

Classe '82, Avvocato, Mediatore professionista, specializzata SSPL FEDERICO II di NAPOLI. Autrice, docente di  diritto e procedura civile - corso teorico e pratico per le scuole superiori nell’ambito del progetto ASL (alternanza scuola Lavoro) oltre che per enti privati per la preparazione all’esame di stato, formatore in materia di Contratti per lA wedding luxury accademy di Cira Lombardo. Esperta in anomalie bancarie e finanziarie, si occupa di contrattualistica societaria e trasformazioni. Fa parte dell’elenco speciale di avvocati della Coa di Nola aderente al  PROTOCOLLO DI INTESA ISTITUTIVO DEL SERVIZIO "SPAZIO ASCOLTO" e "ACCOGLIENZA VITTIME” per il diritto di famiglia.