Ricevimenti , matrimoni ai tempi del covid -Caparre ed acconti: occhio a cosa è stato versato!

Quest’anno è’ stato disastroso per il banqueting soprattutto per i matrimoni , non pochi sono corsi ai ripari, la filiera ha rischiato di saltare e tante le strutture ricettizie che hanno temuto il punto di non ritorno.

Ci sono arrivate immense richieste di informazioni sugli adempimenti contrattuali tra nubendi e location ma la piu’ singolare ha riguardato l’ipotesi in cui i futuri sposi versano uno o più anticipi per “bloccare” la sala ricevimenti, senza firmare alcun contratto, possono ottenere un rimborso? Di questi tempi non ci saremmo aspettati la mancanza di una formalizzazione puntuale per tale vicenda , che fi fatto avrebbe reso tutto più chiaro, pertanto più di qualunque altra vicenda tipica abbiamo deciso di analizzare in punto di diritto il caso.

Ebbene la risposta a tale quesito varia a seconda della natura e delle caratteristiche dagli accordi verbali intercorsi tra le parti, così come risultano dalla (eventuale) relativa documentazione bancaria. In particolare, qualora la causale del bonifico di pagamento dell’anticipo presentasse la dicitura “versamento caparra”, la somma versata non dovrà essere restituita ai nubendi.

Nel silenzio del Codice del consumo, infatti, per la disdetta del ricevimento nuziale si fa riferimento alle regole generali del Codice civile: se viene espressamente richiesta una caparrapenitenziale” secondo gli usi e le consuetudini il ristorante o la struttura ricettiva, dopo aver incamerato la somma, non può agire per ulteriori risarcimenti; se, invece, la caparra richiesta per l’organizzazione delle nozze è “confirmatoria”, il ristorante può agire per il risarcimento del danno, oltre ad incamerare la caparra ex art. 1385 c.c., purché però lo dimostri, per esempio provando che ha già sopportato delle spese o che ha dovuto rifiutare un’altra prenotazione per la data concordata con i nubendi. Per legge il contratto deve stabilire che andrà restituito il doppio della caparra se è il ristoratore a rinunciare al servizio: qualora questa previsione non fosse riportata, la disdetta sarà gratuita anche per gli sposi.

Se, invece, la causale del bonifico è semplicemente “cauzione”, “anticipo”, “acconto” e simili, allora la somma dovrà essere restituita ai nubendi.

Informazioni su Olga Izzo

Classe '82, Avvocato, Mediatore professionista, specializzata SSPL FEDERICO II di NAPOLI. Autrice, docente di  diritto e procedura civile - corso teorico e pratico per le scuole superiori nell’ambito del progetto ASL (alternanza scuola Lavoro) oltre che per enti privati per la preparazione all’esame di stato, formatore in materia di Contratti per lA wedding luxury accademy di Cira Lombardo. Esperta in anomalie bancarie e finanziarie, si occupa di contrattualistica societaria e trasformazioni. Fa parte dell’elenco speciale di avvocati della Coa di Nola aderente al  PROTOCOLLO DI INTESA ISTITUTIVO DEL SERVIZIO "SPAZIO ASCOLTO" e "ACCOGLIENZA VITTIME” per il diritto di famiglia.