Diritto di recesso su beni mobili registrati? Si può’?

Il diritto di RECESSO meglio noto come DIRITTO di RIPENSAMENTO ,è uno dei modi per svincolarsi da un accordo sottoscritto ed efficace.

Esistono diverse possibilità riconosciute dalla legge oppure relative alla determinazione delle parti, nelle quali si può “annullare” una scrittura privata o un atto pubblico, evitando di esserne vincolati.

Anche per I contratti , dunque, e’ previsto tale diritto ma per taluni casi c’è un tempo prestabilito entro cui esercitare tale facoltà’ / diritto da cui altrimenti si decade.

Un caso di questi giorni che ci ha interessato riguarda l’ordine di acquisto contrattualizzato da un imprenditore presso una società nostra cliente che si occupa di allestimento veicoli industriali. Ebbene nonostante il contratto sottoscritto che contemplasse un acconto e le condizioni generali di contratto prevedessero un recesso entro 48h , l’imprenditore dopo 10 giorni e tramite sms , piuttosto che pec e/o raccomandata a/r tenta di recedere dal contratto , rifiutandosi di pagare il saldo del

Dovuto almeno in acconto.

Ebbene questa ipotesi specifica esula dalla normale regolamentazione del

Diritto di recesso, infatti, quando si parla di acquistare un’automobile o comunque un bene mobile registrato, proprio per la naturale connotazione del bene non potrà’ esercitarsi tale facoltà.

Effettuando l’acquisto in una concessionaria, con stipula e firma di un regolare contratto, una volta usciti con l’automobile dal concessionario il diritto di recesso teoricamente non è applicabile. Il diritto di recesso può infatti essere esercitato solo in relazione ai contratti di compravendita di beni o servizi, conclusi a distanza, ovvero fuori dai locali commerciali.

Diritto di recesso quando si acquista un auto, informazioni e consigli

Se l’auto è stata ordinata ma non è stata ritirata né immatricolata, in molti contratti è previsto quanto segue: in caso di recesso da parte dell’acquirente, il concessionario ha diritto a una somma somma che spesso è calcolata con il 15% del valore complessivo dell’auto.

In sostanza, prima di firmare il contratto di acquisto di un’autovettura è bene riflettere con attenzione su quanto si sta per fare. Per evitare brutte sorprese è consigliabile sviscerare nel dettaglio quali sono i vostri obblighi e quelli del venditore, se necessario con l’aiuto di un professionista. Una buona politica è quella di far visionare il contratto di acquisto ad un avvocato prima di siglare la fatidica firma.

Informazioni su Olga Izzo

Classe '82, Avvocato, Mediatore professionista, specializzata SSPL FEDERICO II di NAPOLI. Autrice, docente di  diritto e procedura civile - corso teorico e pratico per le scuole superiori nell’ambito del progetto ASL (alternanza scuola Lavoro) oltre che per enti privati per la preparazione all’esame di stato, formatore in materia di Contratti per lA wedding luxury accademy di Cira Lombardo. Esperta in anomalie bancarie e finanziarie, si occupa di contrattualistica societaria e trasformazioni. Fa parte dell’elenco speciale di avvocati della Coa di Nola aderente al  PROTOCOLLO DI INTESA ISTITUTIVO DEL SERVIZIO "SPAZIO ASCOLTO" e "ACCOGLIENZA VITTIME” per il diritto di famiglia.