SINTESI DELLA RIFORMA CARTABIA in materia di Persone, Minorenni e famiglia


TITOLO IV bis
Titolo completamente nuovo inserito nel Libro II del cp,c che ha sostituito il Capo I e il Capo V del Libro IV titolo II
Art. 473 bis cpc̄
Introduce un rito unico per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia di competenza del Tribunale Ordinario, del Tribunale per i Minorenni e del Giudice Tutelare, ad esclusione di alcuni specifici procedimenti, quali quelli volti alla dichiarazione di adottabilità e di adozione dei minori di età e dei procedimento attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea.
Dal rito unificato esulano anche i procedimenti di giurisdizione volontaria, che continuano ad essere retti dalle forme processuali camerali.
N.B. Il rito unico si applica anche ai procedimenti inerenti le coppie non sposate.
Art. 473 bis N. 1̄
Il Tribunale giudica in composizione collegiale, ma la trattazione e l’istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del Collegio.
IL PROCEDIMENTO N. 11̄
La norma prevede, quale criterio generale assorbente di competenza territoriale, quella del Tribunale nel cui circondario il minore ha la residenza abituale.
In caso di trasferimento della residenza del minore non autorizzata dall’altro genitore, competente sarà comunque il Tribunale del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento, purché il ricorso sia depositato entro 1 anno dal trasferimento.
N.B. Se non ci sono minori, il foro competente è quello del convenuto.
N. 12̄
La forma della domanda è il RICORSO, nel quale bisogna indicare in particolare:
la chiara e sintetica esposizione della causa petendi e del petitum;
l’indicazione dei mezzi di prova;
l’espressa indicazione di eventuali altri procedimenti con le medesime domande o altre ad esse connesse, con allegazione di eventuali provvedimenti in essi emanati.

IN CASO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO O IN PRESENZA DI FIGLI MINORI, al ricorso vanno allegati:
1) Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
2) Documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili, mobili
registrati e quote sociali;
3) Estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi 3 anni.
NEI PROCEDIMENTI RELATIVI AI MINORI VA ALLEGATO IL PIANO GENITORIALE (ossia uno schema in cui si fotografano le abitudini familiari dei minori e segnatamente: gli impegni e le attività quotidiane dei figli relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute).
Il piano è finalizzato a consentire al Giudice di emettere i provvedimenti provvisori più rispondenti all’interesse del minore.
N.B. Dal tenore letterale della norma, sembrerebbe che il piano genitoriale non vada allegato nei procedimenti in cui sono coinvolti maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti o portatori di handicap.
N. 14̄
Il Presidente, entro 3 giorni dal deposito del ricorso, nomina il relatore e fissa l’udienza, che deve essere tenuta entro 90 giorni dal deposito del ricorso (120 gg. se la notifica va effettuata all’estero).
Il decreto di fissazione dell’udienza deve contenere:

  • l’assegnazione al convenuto di un termine per costituirsi, che non deve essere inferiore a 30 giorni prima dell’udienza;
  • l’avviso che la costituzione oltre detto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 (eccezioni di incompetenza) e 167 c.p.c. (domanda riconvenzionale, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio);
  • l’avviso della possibilità di avvalersi della mediazione familiare;
  • l’avviso della difesa tecnica obbligatoria;
  • l’avviso della facoltà della parte di avvalersi del gratuito patrocinio.
    N.B. TRA LA NOTIFICA DEL RICORSO E L’UDIENZA NON POSSONO DECORRERE MENO DI 60 GG LIBERI (90 se la notifica va effettuata all’estero).
    LA NOTIFICA AL PUBBLICO MINISTERO è A CURA DELLA CANCELLERIA
    N. 15̄
    La norma prevede, quale eccezione, la possibilità del Presidente o del giudice delegato di adottare, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile (su istanza delle parti da formulare negli atti introduttivi, con la specifica indicazione dei motivi che legittimano la richiesta), inaudita altera parte, provvedimenti urgenti e non differibili. Il decreto dovrà poi essere confermato (o potrà essere modificato o revocato) con ordinanza, all’udienza che dovrà essere fissata entro i 15 gg. successivi.
    N. 16̄
    La norma disciplina la modalità di costituzione del convenuto, che deve avvenire entro il termine assegnato dal Giudice (non inferiore a 30 gg. prima dell’udienza) con comparsa di costituzione e risposta, il cui contenuto – stante il richiamo agli artt. 167 e 473 bis n. 12, secondo, terzo e quarto comma – è identico a quello del ricorso introduttivo (sia nelle indicazioni che nelle allegazioni, quindi anche il convenuto deve allegare il piano genitoriale, se vi sono figli minori).
    N. 17 ̄
    La norma disciplina le ulteriori difese che si rendono necessarie per le parti all’esito degli atti introduttivi. (N.B. tutte le preclusioni e decadenze, sia relative agli atti introduttivi che alle ulteriori difese, sono riferite esclusivamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili).
  • Entro 20 gg prima dell’udienza, l’attore può depositare memorie integrative tenendo conto degli scritti di controparte e, a pena di decadenza, deve precisare o modificare le domande e le conclusioni formulate, proporre domande ed eccezioni nuove conseguenti alle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti.
    Nel caso in cui il convenuto abbia formulato richieste economiche, deve depositare la documentazione di cui al n. 12 terzo comma (ossia dichiarazioni dei redditi, i documenti su titolarità beni ed estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni).
    N.B. Ovviamente tale ultimo inciso si riferisce all’ipotesi in cui il ricorrente non abbia formulato nell’atto introduttivo alcuna richiesta economica, atteso che altrimenti, come detto, avrebbe dovuto allegare tali documenti al ricorso.
  • Entro 10 gg prima dell’udienza, il convenuto può depositare memorie integrative a difesa tenendo conto degli scritti di controparte e, a pena di decadenza, precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio conseguenti alla riconvenzionale o alle nuove difese dell’attore con la memoria integrativa, indicare mezzi di prova e produrre documenti anche a prova contraria. – Entro 5 gg prima dell’udienza, l’attore può depositare un’ulteriore memoria integrativa, chiedendo prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti dal convenuto nella memoria integrativa.
    N. 18̄
    La norma ribadisce il dovere di leale collaborazione tra le parti, principio ispiratore della riforma, precisando che la parte che rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete in ordine alle proprie condizioni economiche è valutabile ai sensi del secondo comma dell’art. 116 c.p.c. nonché ai sensi del primo comma art. 92 c.p.c. e art. 96 c.p.c..
    N. 19̄
    Ambito di applicazione delle preclusioni e decadenze: la norma precisa che le preclusioni e decadenze previste per gli atti introduttivi e per le memorie integrative si applicano solo in relazione ai diritti disponibili (ossia quelli che non ineriscono i minori). Esiste, però, una deroga (nel senso che sono ammissibili nuove domande e nuove richieste istruttorie anche sui diritti disponibili fino al momento della precisazione delle conclusioni) in caso di mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.
    Per le domande relative a diritti indisponibili (id est: affidamento e mantenimento figli minori) le parti possono sempre proporre nuove domande e nuovi mezzi di prova.
    N. 21̄
    La norma disciplina lo svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti.
    Le parti compaiono personalmente e si svolge il tentativo di conciliazione.
    Qualora manchi il ricorrente, laddove il convenuto non chieda di procedere in sua assenza, il procedimento viene dichiarato estinto.
    N. 22̄
    La norma disciplina i provvedimenti del giudice, attribuendogli sia poteri decisori (adozione provvedimenti temporanei e urgenti) che istruttori.

Quanto ai poteri decisori, se vi sono minori, il Giudice può adottare provvedimenti oltre il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Altrimenti, deve attenersi alle domande delle parti.
Quando pone a carico delle parti l’obbligo di versare un contributo economico, può farlo retroagire alla data della domanda. Allo stesso modo, può determinarsi se una delle parti non compare senza giustificato motivo.
Quanto ai poteri istruttori, il Giudice:

  • stabilisce un calendario del processo;
  • fissa l’udienza di assunzione dei mezzi istruttori entro 90 gg;
  • se non ci
    conclusioni, pronuncia
    la discussione orale
    all’esito trattiene la causa in decisione.
    N.B. La sentenza relativa allo stato è impugnabile solo con appello immediato.
    N. 23
    ̄
    precisare le e ordina successiva e
    i
    sono richieste istruttorie, fa
    provvedimenti temporanei e nella stessa udienza o in
    urgenti altra
    I provvedimenti temporanei e urgenti sono modificabili o revocabili in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.
    N. 24
    ̄
    I provvedimenti temporanei e urgenti sono reclamabili dinanzi la Corte d’Appello entro 10 giorni (decorrenti dalla pronuncia se in udienza ovvero dalla comunicazione o notificazione, se anteriore).
    N. 25
    ̄
    La norma delinea l’ambito di applicazione della consulenza tecnica d’ufficio, definendo le finalità dell’intervento del consulente, che si deve limitare a fornire al giudice strumenti e informazioni tecnico- scientifiche per individuare la situazione più confacente all’interesse del minore.
    N. 26
    ̄
    Su istanza delle parti il giudice può intervenire sul nucleo familiare per minori alla ripresa o al miglioramento delle relazioni.
    N. 27
    ̄
    La norma delinea i rapporti tra giudice e servizi sociali o sanitari coinvolti. N. 28
    ̄
    Finita l’istruttoria, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza di remissione della causa in decisione e assegna alle parti:
  1. termine non superiore a 60 gg prima dell’udienza per note scritte di precisazione delle conclusioni;
  2. termine non superiore a 30 gg prima dell’udienza per comparse conclusionali;
  3. termine non superiore a 15 gg prima dell’udienza per memore di replica.
    La sentenza è depositata nei successivi 60 gg.
    nominare
    superare i conflitti
    un esperto
    che possa e aiutare i

N. 29
̄
Se sopravvengono giustificati motivi, le parti possono chiedere in ogni tempo la modifica delle decisioni relative ai minori e in materia di contributo economico.
N. 36
̄
I provvedimenti, anche temporanei, in materia di contributo economico in favore delle parti o della
prole, sono
di ipoteca giudiziale. Il giudice personale.
Il coniuge
pagamento
N. 38
̄
del
azione esecutiva
direttamente
pretendere
il provvedimento
o
contributo
esecutivi
può
creditore
dal
e
anche
costituiscono
richiedere
N. 37
̄
titolo
garanzia
per
iscrizione
reale o
può
notificando il
terzo,
Se il terzo non ottempera, il creditore può esercitare
l’accordo di
negoziazione assistita. direttamente nei suoi confronti.
Per l’attuazione dei provvedimenti di affidamento dei minori e per le controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale è competente il giudice del procedimento in corso (che provvede in composizione monocratica).
Se non è pendente alcun procedimento, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, se il minore si è trasferito, quello indicato al n. 11 primo comma.
Tuttavia, se successivamente si instaura un giudizio che ha ad oggetto la titolarità o l’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice
dell’attuazione, entro 15 gg, previa assunzione dei urgenti, rimette il fascicolo al giudice del merito.
N. 39
̄
provvedimenti
In caso di gravi inadempienze,
arrechino pregiudizio al minore, il giudice può:

  1. ammonire il genitore inadempiente;
  2. individuare ex art. 614 bis una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza; 3. condannare il genitore inadempiente ad una sanzione da € 75,00 a € 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
  3. può condannare il genitore inadempiente al pagamento dei danni in favore dell’altro genitore. I provvedimenti sono impugnabili nei modi ordinari.
    Sezione II
    Dedicata ai procedimenti di separazione/cessazione effetti civili matrimonio, scioglimento unione civile, regolamento esercizio responsabilità genitoriale e modifica delle relative
    condizioni
    anche di
    natura
    economica, che

N. 47 –
̄
La norma individua la competenza richiamando il n. 11 primo comma (residenza abituale minore) nei procedimenti in cui vi sono minori.
In mancanza di figli minori, competenza del luogo di residenza del convenuto.
N. 49 –
̄
La norma prevede la possibilità, sia per il ricorrente che per il convenuto, di cumulare la domanda di separazione con quella di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quest’ultima sarà procedibile solo all’esito del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, fermo restando il rispetto del termine previsto dall’art. 3 della legge sul divorzio (di sei mesi dalla prima udienza di comparizione in caso di separazione consensuale e dodici mesi in caso di separazione giudiziale).
N. 50 –
̄
Con i provvedimenti temporanei e
le informazioni che ciascun coniuge
formulare una proposta di piano genitoriale, tenendo conto di quelli formulati dalle parti. Tuttavia, in forza degli ampi poteri di cui dispone, potrebbe anche discostarsene.
Se le parti accettano la proposta, il mancato rispetto è sanzionabile ai sensi del n. 39 (ammonizione, pagamento somma, sanzione e risarcimento).
N. 51 –
̄
La norma disciplina i procedimenti avviati su domanda congiunta, prevedendo:
1- la competenza in base al luogo di residenza dell’una o dell’altra parte;
2- la necessità che il ricorso sia sottoscritto anche dalle parti;
3- la possibilità di chiedere la sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte (c.d. udienza
figurata):
4- la possibilità di regolamentare i rapporti patrimoniali.
Quanto al contenuto, visto il richiamo al primo comma, tranne lettera D (contenuto della domanda) e F (mezzi di prova e documenti offerti in comunicazione) e al secondo comma dell’art. n. 12 , il ricorso deve contenere l’indicazione dei procedimenti pendenti connessi, con relativa allegazione dei provvedimenti ivi emessi; nonché l’indicazione delle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici.
N.B. Stante il mancato richiamo al terzo e quarto comma dell’art. n. 12, sembrerebbe che non vadano allegati: le dichiarazioni dei redditi, la documentazione sulla titolarità di beni e gli estratti conto bancari e finanziari; il piano genitoriale.
(N. B. Per mero errore materiale l’art. 51, nel richiamare il primo comma dell’art. 473 bis n. 12, fa
urgenti, il deve fornire
giudice indica all’altro e può
riferimento ai numeri 1, 2, 3 e 5 anziché alle lettere a, b. c ed e).
Il Presidente fissa l’udienza e dispone la che esprime il suo parere entro 3 gg dalla data dell’udienza. Il giudice all’udienza, sentite le parti e riconciliazione, rimette la causa in decisione.
trasmissione verificata
degli atti al PM, l’impossibilità di una della documentazione
Il giudice può chiedere chiarimenti o
di cui al n. 12 terzo comma (quindi redditi, estratti conto, proprietà beni).
Il collegio omologa gli accordi con sentenza. Se, tuttavia, ritiene che l’accordo sia in contrasto con l’interesse dei figli minori, convoca le parti e indica le modificazioni da
il
deposito

effettuare. Se le parti non accolgono il suggerimento, la domanda viene rigettata.

La norma disciplina anche il procedimento per la domanda congiunta di modifica delle precedenti condizioni, prevedendo l’udienza di comparizione solo se richiesta congiuntamente dalle parti ovvero quando siano necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

N. B. FINO ALLA CHIUSURA DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI (FINE 2024), IL CRITERIO DI RIPARTO DELLA COMPETENZA PER MATERIA TRA TRIBUNALE
ORDINARIO E TRIBUNALE PER I MINORENNI E’ IL SEGUENTE:

  • RIENTRANO NELLA COMPETENZA DEL TRIB. ORDINARIO I SEGUENTI GIUDIZI: SEPARAZIONE, DIVORZIO E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, MODIFICHE INERENTI TALI PROCEDIMENTI, ART. 337 C.C., ARTT. 330 e 333 C.C. CONNESSI AD AZIONI DI STATO

– RIENTRANO NELLA COMPETENZA (RESIDUALE) DEL TRIB. PER I MINORENNI I SEGUENTI PROCEDIMENTI: DIRITTI DEI NONNI (317 BIS C.C.), SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI, ARTT. 330 E 333 C.C. PURI, OSSIA NON CONNESSI AI PROCEDMENTI SU AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO FIGLI).

CRITICITA’ RILEVATE DURANTE IL PRIMO SEMINARIO DELLA CAMERA MINORILE:
1- MANCANZA DI UNA NORMA CHE PREVEDA ESPRESSAMENTE LA POSSIBILITA’ DI RICORRERE ALLA RIASSUNZIONE IN CASO DI INCOMPETENZA TERRITORIALE.
2- MANCANZA DEI CODICI DI ISCRIZIONE A RUOLO NEI PROCEDIMENTI ADESSO ORDINARI E NON PIU’ DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE.
3- TEMPI RIDOTTI SIA PER LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PER LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO.
4- GENERICITA’ DEL RIFERIMENTO, NEL PIANO GENITORIALE, AL PERCORSO EDUCATIVO (trattandosi di schema che deve fotografare la situazione attuale dei minori).
5- EVENTUALE UTILITA’ DEL DEPOSITO DEL PIANO GENITORIALE ANCHE NEI
PROCEDIMENTI IN CUI SONO COINVOLTI MAGGIORENNI NON
ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI O PORTATORI DI HANDICAP.
6- EVENTUALE UTILITA’, NELL’INTERESSE DEI MINORI, DELLA ALLEGAZIONE – NEI RICORSI CONGIUNTI – DELLA DOCUMENTAZIONE REDDITUALE E DEL PIANO GENITORIALE (NON RICHIESTA STANTE IL MANCATO RICHIAMO
NELL’ART. 473 BIS N. 51 AL TERZO E QUARTO COMMA DELL’ART. 473 BIS N. 12)
7- GENERICITA’ DELLA NORMA CHE PREVEDE IL CUMULO DELLE DOMANDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO/CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO IN MERITO (IN PARTICOLARE NEI RICORSI CONSENSUALI: DEVE ESSERE LA PARTE A FARE ISTANZA AFFINCHE’ VI SIA LA PRONUNCIA SUL DIVORZIO, DECORSI I SEI MESI DALLA PRIMA UDIENZA E ALL’ESITO DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE, OPPURE DOVRA’ ESSERE IL GIUDICE A FISSARE UN’APPOSITA UDIENZA, OPPURE ANCORA LA PRONUNCIA
SARA’ AUTOMATICA?).

Informazioni su Olga Izzo

Classe '82, Avvocato, Mediatore professionista, specializzata SSPL FEDERICO II di NAPOLI. Autrice, docente di  diritto e procedura civile - corso teorico e pratico per le scuole superiori nell’ambito del progetto ASL (alternanza scuola Lavoro) oltre che per enti privati per la preparazione all’esame di stato, formatore in materia di Contratti per lA wedding luxury accademy di Cira Lombardo. Esperta in anomalie bancarie e finanziarie, si occupa di contrattualistica societaria e trasformazioni. Fa parte dell’elenco speciale di avvocati della Coa di Nola aderente al  PROTOCOLLO DI INTESA ISTITUTIVO DEL SERVIZIO "SPAZIO ASCOLTO" e "ACCOGLIENZA VITTIME” per il diritto di famiglia.