Obbligo vaccinale e limiti costituzionali.Il Covid-19 mette in crisi il sistema

Ne avevo già parlato a dicembre 2020 … ma il tema con gli ultimi sviluppi e casi di cronaca merita un approfondimento .

Partiamo da qui… dalla nostra Costituzione dal principio cristallizzato nell’art 32 :

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”

Un dogma , diciamolo , figlio del suo tempo , un tempo , in cui uscivamo traumatizzati dagli esperimenti sui civili e sui prigionieri durante la guerra e dal processo di Norimberga ai medici.

Da qui il tema caldo da sempre e oggi portato alla ribalta dalla situazione PANDEMICA che ci coinvolge tutti: “ la salute come diritto fondamentale, un diritto che può arrivare anche a rifiutare la cura ??? “ .

Le Domande degli ultimi giorni a proposito della obbligatorietà o Meno rispetto alla vaccinazione anti #covid19 .

Dobbiamo ricordare che vanno considerati alla stessa stregua, però, anche il diritto fondamentale degli altri alla salute e l’interesse della collettività: nella tutela della possibilità di rifiutare le cure ci deve essere anche spazio per il tema dell’interesse collettivo oltre che per quello personalistico.

Secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), la soglia di popolazione vaccinata necessaria per ottenere l’immunità di gregge varia da virus a virus. Per il morbillo fu del 95%, per la poliomelite basto’ l’80%. Sopra queste quote si riesce a garantire l’arresto della circolazione di un agente patogeno , ed e’ da questa esperienza che immagino si sia partiti per analizzare la pandemia odierna da contrastare vaccinandosi.

Fino al 1999 erano quattro le vaccinazioni obbligatorie per andare a scuola, la normativa cambia nel 2017, con il Governo guidato da Gentiloni il quale vara un nuovo decreto legge che aumenta il numero di vaccinazioni obbligatorie da quattro a dieci con conseguente previsioni di nuove sanzioni pecuniarie per chi decide di non vaccinare. Con questo decreto, poi convertito in legge, viene in sostanza rafforzato l’obbligo vaccinale , ovviamente in aderenza a un principio di salvaguardia e tutela dell’interesse collettivo.

Ma ho dato uno sguardo alle due le sentenze della Corte Costituzionale che sono state stringenti sulla questione risalenti rispettivamente al 2017 e 2018, ciascuna affronta un aspetto diverso dello stesso tema.

La 268/ 2017 si concentra sull’INDENNIZZO da riconoscersi in caso di effetti collaterali: «La vaccinazione viene eseguita per un interesse sociale e collettivo. Il ristoro della persona che ha avuto conseguenze dal vaccino deve quindi essere fatto dallo Stato. Questo vale sia per le vaccinazioni obbligatorie sia per quelle raccomandate che quindi, sostanzialmente, vengono equiparate alle prime».

La seconda del 2018 pone un sigillo di costituzionalità al decreto legge introdotto dal Governo Gentiloni: «Qui viene detto anche che le competenze fondamentali sul tema delle vaccinazioni sono solo quelle dello Stato, non ci possono essere deleghe alle Regioni. Di fronte alla salute pubblica, per la pluralità di interessi in considerazione, la responsabilità di fondo deve essere unitaria e perciò dello Stato».

Da questi punti il mondo del diritto prende spunto per le considerazioni sul recente vaccino.

Ecco che si pone il problema di inquadramento del “rifiuto di vaccinarsi” , come si concilia rispetto al caso di cronaca degli ultimi giorni , dell’infermiera che ha rifiutato appunto il vaccino?

L’ esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto ad un trattamento sanitario, può essere compresso? E’ condizione a cui subordinare la tutela assicurativa?

Soccorre a tali interrogativi l’INAIL con la circolare 13/2020 in cui chiarisce che :” la tutela da parte dell’istituto opererà se e nell’occasione in cui il contagio sia riconducibile all’occasione di lavoro, nella cui nozione rientrano tutti i fatti anche straordinari ed imprevedibili, inerenti l’ambiente, le macchine, le persone, compreso il comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione”.

L’INAIL conclude però chiarendo che quanto rilevato non comporta l’automatica ammissione a tutela del lavoratore che abbia contratto il contagio e non si sia sottoposto alla profilassi vaccinale in quanto, si dovrà comunque accertare concretamente la riconduzione dell’evento infortunistico all’occasione di lavoro, il “nesso di causalità” tanto caro al mondo giuridico.

Vale la pena richiamare le parole di GIANCARLO CORAGGIO , neo Presidente della Corte costituzionale che in merito al dibattito sull’obbligatorietà del vaccino anti Covid-19, ha dichiarato : “ La possibilità di trattamenti sanitari obbligatori è prevista dalla Costituzione, ma richiede una legge (…) Nelle nostre sentenze abbiamo scritto che, in primo luogo, serve la certezza dei dati scientifici, attestata dalle istituzioni sanitarie nazionali e internazionali competenti. In secondo luogo, è necessaria l’accertata responsabilità, per la tutela della salute e della vita dei cittadini, di un così pervasivo intervento».Intanto siamo giunti al punto in cui i vaccini pronti sono stati immessi sul mercato e l’operazione di vaccinazione di massa è Iniziata …

Obbligatorietà o no, credo che al fine di arginare a tutti i problemi che l’affidamento a un un criterio Personalistico genera, l’istituzione dovrebbe decidere le sorti del vaccino contemplandolo in una legge di Governo, sottoposta al controllo del Parlamento come dice la Costituzione. Non e’ cosa affrontabile in uno dei tanti DPCM cari a questa esperienza pandemica , in quanto la tutela del diritto alla salute, in uno scenario pandemico, dovrebbe a parer mio essere ispirata da un “principio di solidarietà” che , nel bilanciamento tra libertà individuale e interesse collettivo, faccia propendere il legislatore verso quest’ultimo in ogni caso.

Avvocato Olga Izzo

Informazioni su Olga Izzo

Classe '82, Avvocato, Mediatore professionista, specializzata SSPL FEDERICO II di NAPOLI. Autrice, docente di  diritto e procedura civile - corso teorico e pratico per le scuole superiori nell’ambito del progetto ASL (alternanza scuola Lavoro) oltre che per enti privati per la preparazione all’esame di stato, formatore in materia di Contratti per lA wedding luxury accademy di Cira Lombardo. Esperta in anomalie bancarie e finanziarie, si occupa di contrattualistica societaria e trasformazioni. Fa parte dell’elenco speciale di avvocati della Coa di Nola aderente al  PROTOCOLLO DI INTESA ISTITUTIVO DEL SERVIZIO "SPAZIO ASCOLTO" e "ACCOGLIENZA VITTIME” per il diritto di famiglia.