DOPPIO COGNOME (??) Siiii

L’automatica attribuzione del solo cognome paterno si traduce nell’invisibilità della madre. E «reca il sigillo di una disuguaglianza fra i genitori che si riverbera e si imprime sull’identità del figlio, così determinando la contestuale violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione». Con queste motivazioni, contenute nella sentenza 131la Consulta manda in soffitta l’articolo 262 primo comma del Codice civile. Una norma censurata «nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto». Un’illegittimità estesa anche alle norme sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato. L’unità della famiglia all’insegna della parità.

Informazioni su Olga Izzo

Classe '82, Avvocato, Mediatore professionista, specializzata SSPL FEDERICO II di NAPOLI. Autrice, docente di  diritto e procedura civile - corso teorico e pratico per le scuole superiori nell’ambito del progetto ASL (alternanza scuola Lavoro) oltre che per enti privati per la preparazione all’esame di stato, formatore in materia di Contratti per lA wedding luxury accademy di Cira Lombardo. Esperta in anomalie bancarie e finanziarie, si occupa di contrattualistica societaria e trasformazioni. Fa parte dell’elenco speciale di avvocati della Coa di Nola aderente al  PROTOCOLLO DI INTESA ISTITUTIVO DEL SERVIZIO "SPAZIO ASCOLTO" e "ACCOGLIENZA VITTIME” per il diritto di famiglia.