L’automatica attribuzione del solo cognome paterno si traduce nell’invisibilità della madre. E «reca il sigillo di una disuguaglianza fra i genitori che si riverbera e si imprime sull’identità del figlio, così determinando la contestuale violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione». Con queste motivazioni, contenute nella sentenza 131la Consulta manda in soffitta l’articolo 262 primo comma del Codice civile. Una norma censurata «nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto». Un’illegittimità estesa anche alle norme sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato. L’unità della famiglia all’insegna della parità.
