Obbligo di mantenimento del figlio 27 enne … si(???) quando?

Lo sapevi che ??? E’ cassazione

Il collegio della VI Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 21752 del 9 ottobre 2020) ha ribadito che l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento del figlio (articoli 147 e 148 c.c.) non cessa col raggiungimento della maggiore età da parte di questi, bensì perdura fino a quando il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo in parola, non fornisca la “prova “ che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, o che il mancato svolgimento di un’attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato del medesimo. Per l’effetto, la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente , deve fondarsi su un accertamento che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione, ma anche alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio stesso.

Lo sapevi che???

Informazioni su Olga Izzo

Classe '82, Avvocato, Mediatore professionista, specializzata SSPL FEDERICO II di NAPOLI. Autrice, docente di  diritto e procedura civile - corso teorico e pratico per le scuole superiori nell’ambito del progetto ASL (alternanza scuola Lavoro) oltre che per enti privati per la preparazione all’esame di stato, formatore in materia di Contratti per lA wedding luxury accademy di Cira Lombardo. Esperta in anomalie bancarie e finanziarie, si occupa di contrattualistica societaria e trasformazioni. Fa parte dell’elenco speciale di avvocati della Coa di Nola aderente al  PROTOCOLLO DI INTESA ISTITUTIVO DEL SERVIZIO "SPAZIO ASCOLTO" e "ACCOGLIENZA VITTIME” per il diritto di famiglia.