
La perdita di possesso può essere richiesta in tutti gli sportelli PRA provinciali, gli uffici Aci e nelle agenzie di pratiche auto. La perdita di possesso permette l’esonero dal pagamento del bollo per il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo e ne certifica formalmente al PRA la perdita di possesso.
Va subito chiarito che la perdita di possesso non altera la proprietà del veicolo, essa infatti rimane sempre la stessa nei registri del PRA. Per cui in caso di multe, incidenti o infrazioni stradali tramite la terga del mezzo si risalirà sempre all’effettivo proprietario anche nel caso in cui questo ha provveduto ad effettuare la perdita di possesso. Questo succede proprio perché la perdita di possesso non modifica in alcun modo l’annotazione della proprietà presso il PRA ma la integra solamente. Il proprietario non possessore del veicolo può comunque contestare eventuali sanzioni nel caso in cui siano avvenute successivamente alla registrazione della perdita di possesso. Per quanto riguarda il bollo invece, come accennato in precedenza, tramite perdita di possesso si ha l’esenzione dal pagamento d’ufficio dal momento in cui si avvia la pratica. L’annotazione di perdita di possesso può essere richiesta dal proprietario del veicolo o da uno dei proprietari se questo è cointestato. Solo nel caso di autocertificazione se il mezzo è cointestato entrambi i proprietari devono firmare. La documentazione da presentare consiste in:
• Il certificato di proprietà o la denuncia di furto/smarrimento dello stesso presso le autorità competenti se è stato rubato o smarrito.
• La documentazione che ne attesti l’evento (denunce di furto, atti amministrativi ecc).
• Il modulo di richiesta fornito dall’ufficio.
• Il documento di identità del proprietario.





